Ordinanza n. 366/98

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ORDINANZA N. 366

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI  

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO  

- Dott. Riccardo CHIEPPA  

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA  

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'annessa tabella "A", promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1996 dalla Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione Siciliana, nel procedimento di controllo della liquidazione della pensione in favore di Martuscelli Salvatore, iscritta al n. 1138 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996.

  Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che la Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione Siciliana, nel corso di un procedimento di controllo della liquidazione della pensione di anzianità ad un appuntato della Guardia di finanza, collocato a riposo dopo 29 anni di servizio, con ordinanza emessa il 14 maggio 1996, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica)e dell'annessa tabella "A", "nella parte in cui, con riferimento al personale contemplato dall'art. 54, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non prevedono che le riduzioni percentuali ivi indicate non si applichino con riguardo a quelle anzianità che dànno luogo ad una percentuale di pensione superiore a quella che nel sistema generale é collegata all'anzianità di trentacinque anni";

  che la rimettente rileva come tali penalizzazioni operino, per espressa disposizione di legge, con riferimento ad anzianità di servizio inferiori a trentacinque anni, per cui, nel silenzio della legge, il travaso di tale sistema generale nelle normative di settore - che, per determinate categorie di dipendenti, quali il personale militare, prevedono il raggiungimento della misura massima di pensione al compimento non dei quarant'anni di servizio, bensì di soli trent'anni - non può essere effettuato seguendo il criterio precisato dalla circolare del Ministero del tesoro 15 febbraio 1994, n. 19, secondo la quale, mentre rispetto ad anzianità di servizio di 30 anni, "non trova applicazione la riduzione di cui al comma sedicesimo", per contro, "con anzianità inferiore a trent'anni la operatività della tabella "A", per ovvie ragioni equitative, va in via interpretativa stabilita [...] prendendo in considerazione il numero degli anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di trent'anni";

  che peraltro, secondo la rimettente, se é frutto di ragionevole ponderazione, dato il diverso tipo di attività, l'individuazione di identiche percentuali pensionistiche (80%) riferite a differenti anzianità di servizio, risulta viceversa "alquanto riduttiva" e generatrice di una disparità di trattamento la limitazione, in danno del personale militare, della non operatività del sistema delle penalizzazioni alla sola anzianità di trent'anni;

  che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per la manifesta infondatezza della sollevata questione.

  Considerato, preliminarmente ad ogni altro possibile rilievo, che dal tenore stesso della prospettazione si palesa la natura meramente interpretativa della questione (v. ordinanza n. 258 del 1997), in modo evidente sollevata onde ottenere da questa Corte la soluzione di un problema ermeneutico, attinente a un diritto soggettivo del pensionato, oltretutto suscettibile di essere ulteriormente accertato in via giurisdizionale;

  che, infatti, i dubbi di costituzionalità vengono riferiti ai criteri di applicazione delle riduzioni percentuali in danno del personale militare, dettati - nel silenzio della legge applicabile - da una semplice circolare ministeriale e criticati perchè non coerenti col complessivo sistema pensionistico così come ricostruito dalla stessa rimettente, la quale però non ne trae le doverose conclusioni sul piano applicativo della denunciata normativa, della quale purtuttavia propone una interpretazione logico-sistematica;

  che, pertanto, la questione é manifestamente inammissibile.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'annessa tabella "A", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare RUPERTO

Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.